(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008)

          IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
                        DELLA REGIONE LIGURIA
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

                         Caccia programmata



   1.  Ai  fini  della  razionale  gestione delle risorse faunistiche
sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di
caccia programmata:
    A) Periodi di caccia:
     1)  dalla  terza  domenica di settembre alla seconda domenica di
dicembre  di  ogni  anno  la  caccia  alla  selvaggina  stanziale  e'
consentita  in  tutto  il  territorio  della Liguria per tre giornate
settimanali e precisamente:
      nella  provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledi',
sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;
      nelle  province  di  Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a
scelta  del  cacciatore,  fermo  restando  il  silenzio venatorio nei
giorni di martedi' e venerdi'.
     Per  la  zona  faunistica  delle Alpi resta valida la competenza
della Provincia ai sensi del punto E.
     Nelle  dette  giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita
la  caccia  alla  selvaggina  migratoria,  sia da appostamento che in
forma vagante;
     2)  dal  1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle
consuetudini  venatorie  locali  e  delle  osservazioni relative alle
annate   precedenti,   la   caccia   alla  selvaggina  migratoria  e'
consentita,  ferma  restando  l'esclusione  nei  giorni di martedi' e
venerdi',  per  le  ulteriori  due  giornate  settimanali in tutto il
territorio   regionale,   su   conformi  disposizioni  emanate  dalle
Province, esclusivamente se praticata da appostamento;
     3)  non  sono  mai  consentite  ne'  la  posta  ne' la caccia da
appostamento,  sia  temporaneo  sia fisso, sotto qualsiasi forma alla
beccaccia  e  al  beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia, e'
consentita  esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da
ferma o da cerca.
     L'attivita'  venatoria  alla  beccaccia  si  intende praticabile
esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;
     4)  dal  1  dicembre  di  ogni  anno  al  31  gennaio  dell'anno
successivo  e' consentita la caccia, sia da appostamento che in forma
vagante  anche  con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per
complessive  tre  giornate  settimanali  a  scelta del cacciatore, ad
esclusione  del  martedi'  e  del  venerdi'  e di eventuali ulteriori
limitazioni.  E'  fatto  salvo quanto successivamente disposto per la
caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.
    B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:
     nei  periodi  di  tempo  di  cui  al  punto A sono cacciabili le
seguenti specie:
      1)  dalla  terza domenica di settembre alla seconda domenica di
dicembre  di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio
selvatico.
     Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite
le  indicazioni  degli  Ambiti  Territoriali di Caccia (A.T.C). e dei
Comprensori  Alpini  (C.A.),  possono prolungare il periodo di caccia
alle specie stanziali fino al 31 dicembre;
     2)  dalla  terza  domenica  di  settembre al 31 dicembre di ogni
anno: allodola, quaglia, tortora, merlo;
     3)  dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio
dell'anno   successivo:  cesena,  tordo  bottaccio,  tordo  sassello,
germano   reale,   gallinella   d'acqua,   pavoncella,   colombaccio,
beccaccia,   beccaccino,   fagiano,   volpe,   alzavola,  canapiglia,
fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga,
cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;
     4)  dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte,
(limitatamente ai soggetti maschi);
    Caccia  alla  volpe:  e'  consentita  ai singoli cacciatori dalla
terza  domenica  di  settembre  di  ogni anno al 31 gennaio dell'anno
successivo  in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso
tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo
puo'   essere   consentita   la  caccia  a  squadre,  con  specifiche
autorizzazioni  nominative  rilasciate  dalle  Province, alle squadre
appositamente  costituite,  con  l'impiego di ausiliari, in localita'
determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.
     Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e
la  starna  le  Province  possono determinare limitazioni relative ad
aree e periodi di caccia.
     Caccia  al  fagiano  di monte: le Amministrazioni provinciali di
Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di
campagna,  il  contingente  del  fagiano  di  monte  che  puo' essere
abbattuto  in  relazione  alla  consistenza  faunistica  censita  sul
territorio  e determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti
ai fini della sospensione del prelievo.
    C)  Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza
faunistica:
     pernice   bianca,   lepre  bianca,  coturnice,  cervo,  daino  e
camoscio,  ad  esclusione  per  il  daino  delle province di Genova e
Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.
    D)  Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in
forma selettiva:
     1)  cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale e' consentito
nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni di legge, secondo le norme
regolamentari  emanate  dalle  Province  e  sino  all'esaurimento dei
contingenti  di  abbattimento  dalle  stesse  stabiliti, nei seguenti
periodi:
      dal  1  ottobre  al 31 dicembre di ogni anno con facolta' delle
Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi
dell'art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per il prelievo
venatorio);
     2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione di
piani  annuali  di  abbattimento  in  forma  selettiva degli ungulati
distinti per sesso e classi di eta' e indicanti i periodi di prelievo
e'  conferita  alle Province nel rispetto delle disposizioni previste
dalle norme statali e regionali previo parere dell'Istituto nazionale
per  la  fauna  selvatica.  Di  tali piani di abbattimento, ogni fine
stagione  venatoria,  dovra' essere trasmessa, agli uffici competenti
regionali, dettagliata relazione.
     E'  altresi'  conferito alle Province il potere di regolamentare
la  caccia  di  selezione  agli ungulati in periodi diversi da quelli
previsti dalla legge n. 157/1992, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies,
comma  5,  della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto-  legge  30 settembre 2005, n. 203,
recante  misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria).
    E) Zona delle Alpi:
     l'esercizio  della  caccia  nella  zona faunistica delle Alpi e'
consentito  dalla  terza  domenica  di  settembre  di ogni anno al 31
gennaio  dell'anno  successivo su conformi disposizioni emanate dalle
Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella
maggior   parte  dalla  neve,  l'esercizio  venatorio  e'  consentito
esclusivamente  per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del
presente calendario.
    F) Zone di protezione speciale (ZPS):
     nelle  ZPS,  non  ricomprese  all'interno  di  zone  di  divieto
venatorio, e' consentita l'attivita' venatoria nel rispetto dell'art.
7,  comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione
dell'art.  9  della  Direttiva  Comunitaria  79/409 del 2 aprile 1979
sulla  conservazione  degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia
per  le  zone  di  protezione  speciale)  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
    G) Orario di caccia:
     la  caccia  a tutte le specie consentite dal presente calendario
e'  consentita  da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto
secondo  l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per
la  caccia  di  selezione  agli  ungulati  che puo' terminare sino ad
un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla lettera
A), punto 3) del presente calendario:
      dalla  terza  domenica  di  settembre al 30 settembre dalle ore
6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
      dal  1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora
legale);
      dal  16  ottobre all'ultimo giorno di validita' dell'ora legale
dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
      dal  giorno  di  ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle
ore 6,00 alle ore 17,30;
      dal 1 novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
      dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
      dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
      dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
      dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
      dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.
    H) Caccia con il falco e con l'arco:
     la  caccia  con  il  falco  e'  consentita esclusivamente per le
localita',  le  specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito il
cane da ferma. L'uso dell'arco e' consentito per le localita', i modi
ed i giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile.
    I) Allenamento cani:
     1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia,
puo'   essere  condotto  dal  15  agosto  alla  seconda  domenica  di
settembre,  esclusi  i giorni di martedi' e venerdi', da un'ora prima
del sorgere del sole sino al tramonto;
     2)   l'addestramento   cani   per  la  caccia  al  cinghiale  e'
regolamentato  dalle  Province,  fermo  restando  quanto stabilito al
punto 1.
    L)  Carniere  massimo  giornaliero:  per  ogni giornata di caccia
ciascun  cacciatore  non  puo'  abbattere  o  catturare  un numero di
selvatici maggiore di quello di seguito specificato:
     1) Selvaggina stanziale:
      fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi,
dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;
      fagiano di monte: 1 capo.
    2) Selvaggina migratoria:
     20 capi complessivamente con il limite di:
      allodola: 8 capi;
      colombaccio: 10 capi;
      beccaccia: 3 capi;
      beccaccino: 2 capi;
      germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente
5 capi;
      alzavola,  canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone,
moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.
    E'  consentito,  oltre  a  quanto  previsto  dalla lettera L), il
prelievo  di  20  capi  per specie per la cornacchia nera, cornacchia
grigia, gazza e ghiandaia.
    M) Carniere massimo stagionale:
     ciascun  cacciatore  non  puo' abbattere, nel corso di un'intera
annata  venatoria,  un  numero  di  selvatici  maggiore  di quello di
seguito specificato:
      beccaccia: 20 capi; fagiano: 20 capi;
      lepre,  pernice  rossa e starna: complessivamente 8 capi con il
limite massimo di 4 capi per specie.
   2.  E'  vietato  esercitare  l'attivita'  venatoria alle specie di
fauna  selvatica  non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 ed al di
fuori degli orari e dei periodi consentiti.
    3.  Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture
private   per   la  caccia  (Aziende  faunisticovenatorie  e  aziende
agrituristico-venatorie),  e'  autorizzato  nei  periodi previsti dal
presente  calendario  e  nel rispetto dell'art. 32, commi 6 e 7 della
legge  regionale 1  luglio  1994,  n.  29  (Norme  regionali  per  la
protezione  della  fauna  omeoterma  e  per  il prelievo venatorio) e
successive  modifiche  ed  integrazioni  e  del  relativo regolamento
regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il
prelievo   della   selvaggina   stanziale   e'   consentito  fino  al
raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi
piani autorizzati dalle Province.